Storia

Il processo di costituzione e il ruolo di Amiacque nella gestione del "Servizio Idrico Integrato" 

La legge Galli
La divisione degli ATO in Lombardia
Il Governo dell'ATO
La separazione dell’attività di gestione delle reti e degli impianti da quella di erogazione del servizio
L’affidamento del Servizio Idrico Integrato
Verso la costituzione di AMIACQUE
Le tappe più significative

La legge Galli (L. 36/1994)

La legge n. 36/1994, nota come “Legge Galli”, ha avviato in Italia un profondo processo di modernizzazione e riorganizzazione del settore idrico, caratterizzato storicamente dall’estrema frammentazione degli operatori (oltre 13.000 nel 1994) che impediva l’affermarsi di una gestione efficiente di tipo industriale e determinava una disomogeneità degli standard qualitativi del servizio.
Per fare fronte a questa situazione, la legge assegna alle autorità regionali e locali la riorganizzazione dei servizi di acquedotto e smaltimento attraverso un’integrazione territoriale.
I principi della legge Galli sono:

  • integrazione territoriale e industriale, attraverso l’introduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O)

  • separazione tra le funzioni di programmazione, regolamentazione, organizzazione e controllo del servizio idrico, che devono essere svolte dalle autorità locali, e gestione del servizio

  • copertura completa dei costi operativi e di investimento

  • obblighi di efficienza e produttività.

La divisione degli ATO in Lombardia

L'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) rappresenta l'unità territoriale dove devono essere attuati i processi di riorganizzazione dei servizi idrici attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni, nonché la separazione tra livello di governo e la gestione del pubblico servizio (acquedotto, fognatura e depurazione).
La Regione Lombardia con legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21, in applicazione della legge 36/194, ha suddiviso il territorio regionale in 12 ambiti corrispondenti ai confini amministrativi delle 11 Province lombarde e uno della città di Milano.
L’A.T.O. della Provincia di Milano è quindi uno dei dodici ambiti territoriali con cui la Regione Lombardia ha suddiviso il proprio territorio e riunito 188 Comuni, compresi quelli della costituita Provincia di Monza e Brianza.
Gli ambiti sono regolamentati, per quanto attiene la cooperazione tra gli enti locali, nella forma della Conferenza costituita dai Comuni e dalla Provincia appartenenti all’ambito, e disciplinata da apposito regolamento. La Conferenza dell’ATO della Provincia di Milano, il 19 novembre 2001, ha individuato la Provincia come Ente responsabile del coordinamento e il suo rappresentante come Presidente della Conferenza.

Il Governo dell'ATO

Il Governo dell'ATO viene esercitato attraverso la Conferenza tra l'Ente Provincia e i Comuni (con esclusione del Comune di Milano) con le seguenti finalità:

  • individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e realizzare il Servizio Idrico Intergrato (S.I.I.) per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee;

  • definizione della convenzione tra enti locali inclusi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

  • definizione dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Autorità e i soggetti ai quali compete la gestione integrata del servizio idrico;

  • ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti e  successiva elaborazione di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario (Piano d'Ambito);

  • determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

  • programmazione degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d'ambito e relativi oneri finanziari;

  • vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico e controllo del rispetto del contratto di servizio anche nell'interesse dell'utente;

  • individuazione degli agglomerati;

  • rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria, una volta acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato.

La separazione dell’attività di gestione delle reti e degli impianti da quella di erogazione del servizio

La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, come integrata dalla L.R. 8 agosto 2006 n. 18, ha abrogato la L.R. 20 agosto 1998 n. 21 che ha dato il via al recepimento, in Lombardia, della L. 36/1994. Con la già citata  L.R. 18/2006, la Regione Lombardia ha riconosciuto l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico, dichiarando inoltre, l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.
Con la legge regionale n. 26/2003 viene confermata l’organizzazione del S.I.I. in capo all’Autorità d’Ambito secondo le seguenti modalità gestionali: gli Enti Locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dl servizio.
La Conferenza ATO della Provincia di Milano con deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2004, ha stabilito che “per l’ATO Provincia di Milano l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato comporta la separazione dell’attività di gestione delle reti ed impianti da quella di erogazione del servizio” e precisa che:
a) la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e al potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali;
b) l’erogazione del servizio comprende tutte le attività connesse alla fornitura del servizio agli utenti finali,  incluse le attività di manutenzione di reti e impianti.

L’affidamento del Servizio Idrico Integrato

All’interno di ogni A.T.O. la gestione del servizio idrico è affidata in modo integrato a un unico soggetto, sotto il diretto controllo di un’Autorità di Ambito che riunisce gli enti locali dell’A.T.O.
La Conferenza con la deliberazione n. 4 del 18 marzo 2003, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2003,  che prevedeva la possibilità di affidare il Servizio idrico Integrato a società di capitali partecipate unicamente da Enti Locali che appartenenti dell’ATO, riteneva di organizzare il S.I.I. su tre aree territoriali omogenee di adeguate dimensioni per poter soddisfare le esigenze delle stesse.
Nello spirito della legge 36/94 di pervenire a una concentrazione delle gestioni esistenti, per procedere all’integrazione dei servizi e al loro successivo  affidamento a un gestore aggregato, i gestori titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere hanno portato a costituire tre distinti veicoli societari, uno per ciascuna delle zone omogenee: dette società erano denominate AEMME ACQUA Spa, BRIANZACQUE Spa, MIACQUA Spa. 
A queste società di sub ambito la Conferenza ATO, con deliberazione n. 7 del 16 giugno 2003, affidava il Servizio Idrico Integrato e dichiarava superato il regime delle gestioni in economia.
Con successiva delibera n. 5 del 9 febbraio 2004 la Conferenza, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 113 del Testo Unico , comma5 , lettera b) e comma XV bis, del D.lgs 267/00 confermava l’affidamento del Servizio Idrico Integrato alle suddette società e ne stabiliva la durata per un periodo di trenta anni.

Verso la costituzione di AMIACQUE

Con legge 15 giugno 2004, n. 138 viene istituita la Provincia di Monza e Brianza, la quale prevede confini territoriali diversi da quelli dell’area omogenea n. 2, precedentemente istituita con delibera 18 marzo n. 4 e nel cui ambito l’attività di erogazione era stata affidata alla società Brianza Acque Spa.
In seguito a questi mutamenti la Conferenza, con delibera n. 8 del 6 luglio 2005, ha disposto la riperimetrazione delle aree omogenee. Ulteriore conseguenza di ciò è stato che per facilitare il processo di conferimento dei rami d’azienda alle società affidatarie, le società AEMME Acqua Spa e MIACQUA Spa, hanno deciso di dar vita a un’unica società.
Il 25 maggio 2006 il processo di fusione fra AEMME Acqua Spa e Miacqua Spa viene portato a termine e nasce la nuova società Amiacque Srl.
Completato il processo di conferimento dei rami aziendali da parte delle SOT aziendali (società operative territoriali), cioè CAP Gestione Spa, Sinomi Spa, TASM Service Srl, TAM Servizi Idrici Srl, Amiacque SPA diviene il soggetto unico erogatore del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Milano.
L’operatività di AMIACQUE, in seguito alla successiva “separazione dell’attività di erogazione del servizio da quella di gestione delle reti ed impianti, ” regolata da CAP Holding Spa, decorre dal 1° gennaio 2009.
In via transitoria, inoltre, è stata mantenuta in capo ad Amiacque Srl la titolarità della gestione dei singoli segmenti di erogazione del servizio idrico, ricadenti entro il perimetro territoriale di BrianzAcque Spa, sino alla costituenda Autorità d’Ambito dell’ATO della Provincia di Monza e Brianza. 
 

LE TAPPE PIU' SIGNIFICATIVE  

 

Anno

 

Marzo 2003

Delibera Conferenza ATO Provincia di Milano n. 4 del 18.03.2003. Suddivisione del territorio ATO Provincia di Milano in tre aree gestionali omogenee per la costituzione dei sub-ambiti

Giugno 2003

Delibera Conferenza ATO Provincia di Milano num. 7 del 16.06.2003. Affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato in tre diverse aree omogenee, ai sensi dell'art. 35 comma V  Legge n. 448/2001,  a tre società: BrianzAcque Spa, AEMME Acqua Spa, e Miacqua Spa,

Febbraio 2004

Delibera Conferenza ATO Provincia di Milano n. 4 del 9 febbraio 2004. Organizzazione del Servizio Idrico Integrato a livello d'Ambito, tramite la separazione dell'attività di gestione delle reti ed impianti da quella di erogazione del servizio, ai sensi della L.R. 26/2003

Giugno 2003

Costituzione di AEMME ACQUA S.p.a., per la zona omogenea n. 1, BRIANZACQUE S.p.a. per la zona omogenea n. 2, MIACQUA S.p.a. per la zona omogenea n., 3

Giugno 2003

Delibera Conferenza ATO provincia di Milano n. 7 del 16.06.2003. Affidamento ai sensi dell'art. 35 co. V Legge 448/2001 del Servizio Idrico Integrato alle società AEMME ACQUA S.p.a., BRIANZACQUE S.p.a. , MIACQUA S.p.a.

Maggio 2006

Fusione fra AEMME ACQUA S.p.a e AEMME ACQUA S.p.a e costituzione di AMIACQUE S.r.l.

Settembre 2007

Delibera Conferenza ATO Provincia di Milano n. 8 del 26 settembre 2007. Perfezionamento in capo ad AMIACQUE dell' affidamento trentennale dell'erogazione del servizio disposto con delibera del 9 febbraio 2004, n. 5

Settembre 2008

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in AMIACQUE Srl di CAP Gestione Spa, Sinomi Spa, TASM Service Srl e TAM Servizi Idrici Srl

Ottobre 2008

Approvazione della fusione per incorporazione in Amiacqua Srl di CAP Gestione Spa, Sinomi Spa, TASM Service Srl e TAM Servizi Idrici Srl

Dicembre 2008 

 Stipula dell'atto di fusione in AMIACQUE Srl di CAP Gestione Spa, Sinomi Spa, TASM Service Srl e TAM Servizi Idrici Srl